Dallo Statuto del Comune di Arezzo del 1327 tradotto da Attilio Droandi e pubblicato da Alberti editore
I pubblici e ben noti briganti devono essere appesi alle forche in modo che muoiano.
Ma se qualcuno avrà rubato denaro o qualche cosa del valore di cento soldi o meno, dovrà essere condannato a venticinque lire, e se il valore sarà superiore a cento soldi fino a venticinque lire comprese, dovrà essere condannato a cento soldi, e se da venticinque lire fino a cento comprese, dovrà essere condannato a trecento lire, e da cento in più dovrà essere condannato a mille lire, e in ogni caso dovrà restituire la roba o l’equivalente del suo valore.
Se non pagherà le predette condanne di trecento o mille lire dentro dieci giorni da quello della condanna, gli dovrà essere amputata una mano o un piede ad arbitrio del podestà, e se lo avrà fatto più di una volta dovrà essere appeso alle forche.