Nel giorno dell’apertura della caccia, documenti a posto, carte a posto, fucile evidentemente non trasformato in bazooka e nessun safari dalla Panda.
Eppure il controllo dei Carabinieri Forestali raccontato sui social da Emanuele avrebbe avuto un finale inatteso: la prospettazione di una possibile multa per il transito con l’auto su un terreno agricolo che lo stesso Enamuele afferma di gestire per conto del proprietario.
Da qui la protesta: durante l’anno sui terreni agricoli si transita per lavorare, raccogliere, tagliare, sistemare e fare mille altre cose. Se invece stai andando a caccia, sostiene l’autore del post, la faccenda cambia.
Sembra una di quelle storie inventate apposta per L’Ortica.
Invece una base normativa c’è.
La legge regionale toscana 48 del 1994 disciplina la circolazione fuori strada dei veicoli a motore e vieta, in una serie di aree tutelate, il transito motorizzato al di fuori delle strade, prevedendo però diverse deroghe.
Tra le eccezioni ci sono i mezzi utilizzati nell’effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie e forestali. Per alcune di queste attività è inoltre richiesto il consenso scritto del titolare del fondo.
Ed è qui che la faccenda diventa interessante.
Perché essere proprietario, gestore o frequentatore di un terreno non significa automaticamente poterci circolare fuori strada con qualunque mezzo, per qualunque motivo e in qualunque circostanza. Conta anche per quale attività viene utilizzato il veicolo e conta la classificazione dell’area attraversata.
La normativa regionale sulla caccia aggiunge poi un altro tassello: dal 2019 i Comuni possono individuare specifici percorsi nei quali consentire, in deroga ai divieti generali, la circolazione fuori strada dei veicoli destinati alle attività faunistico-venatorie e venatorie.
Tradotto dal burocratese all’italiano: non esiste una norma che dica semplicemente “sei cacciatore, quindi multa”. Ma neppure vale necessariamente il principio “il campo lo gestisco io, quindi con la macchina ci passo come mi pare”.
E qui nasce il piccolo capolavoro.
La stessa automobile può essere perfettamente compatibile con il terreno se serve effettivamente all’attività agricola, ma può finire sotto una disciplina diversa se quello spostamento è collegato alla caccia.
Il campo è sempre quello.
La macchina pure.
Il conducente non ha subito mutazioni genetiche durante la notte.
Cambia lo scopo del viaggio.
E quando cambia lo scopo, arriva il legislatore con il metro, il righello, le deroghe e possibilmente tre commi scritti mentre una persona normale stava facendo altro.
Naturalmente, senza conoscere il luogo esatto del controllo, la classificazione del terreno, il percorso seguito, le eventuali autorizzazioni e soprattutto un eventuale verbale, non è possibile stabilire se nel caso raccontato la sanzione sarebbe effettivamente dovuta.
Per ora, infatti, lo stesso autore parla della possibilità di una multa, non di una contravvenzione già elevata.
Ma la questione sollevata dal post resta interessante: la normativa toscana distingue realmente le situazioni e non basta essere sul terreno che si possiede o si gestisce per considerare automaticamente consentito qualsiasi transito motorizzato.
Nei commenti, come prevedibile, il dibattito è rapidamente passato dai cacciatori ai fungaioli, dai pescatori alle biciclette, fino al tradizionale campionato italiano del “e allora gli altri?”.
Segno che la caccia sarà pure iniziata, ma la selvaggina più abbondante resta sempre la normativa italiana.


